


COME FUNZIONA
L’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 276/2003 dà la possibilità di ottemperare alla legge 68/99 in materia di collocamento di persone con disabilità. Le aziende che hanno raggiunto i 15 dipendenti hanno l’obbligo di assumere persone con disabilità in percentuale alla quantità dei lavoratori dell’azienda stessa. Grazie alla convenzione ex art. 14 (D. Lgs 276/03) l’azienda non assume direttamente il lavoratore, ma cede una commessa di lavoro alla cooperativa sociale che assume la persona disabile.
Come funziona? Comunicazione preventiva: l’impresa interessata (obbligata) invia una comunicazione al centro per l’impiego di riferimento (collocamento mirato) con la quale notifica l’intenzione di assolvere all’assunzione di lavoratori con disabilità e notifica la cooperativa individuata. Confronto diretto: la coop sociale individuata procede a confrontarsi direttamente con i referenti dl centro per l’impiego per rappresentare in maniera dettagliata il tipo di profilo lavorativo di cui necessita per l’attivazione della convenzione. Bando: il centro per l’impiego predispone il bando per la selezione del profilo con le caratteristiche richieste e lo pubblicizza per almeno 15 giorni. Nella “finestra temporale utile” i lavoratori disabili iscritti nelle liste legge 68/1999 possono avanzare e formalizzare la candidatura. Prima selezione e proposta: il centro per l’impiego raccoglie le istanze, organizza la lista dei candidati e propone alla cooperativa sociale degli slot da 5 profili ciascuno da sottoporre alla sua valutazione. Selezione e scelta del progetto: la cooperativa sociale procede con i colloqui di selezione dei 5 candidati proposti dal centro per l’impiego. Poi avviene la scelta del candidato e successivamente la predisposizione del progetto di integrazione lavorativa, cioè la coop sociale predispone il progetto di integrazione lavorativa (ruolo del tutor aziendale, percorso lavorativo…) il quale viene sottoposto all’attenzione e valutazione del Comitato Tecnico. La convenzione e la commessa: Firma della convenzione tripartita ovvero l’impresa profit, la coop sociale e la regione FVG sottoscrivono la convenzione ex art. 14 in base alla quale la commessa di lavoro/servizio affidata alla coop consentirà di assumere il lavoratore disabile. Avvio della convenzione tripartita e successivamente Avvio della commessa attraverso il contratto di appalto tra impresa obbligata e coop sociale.